Per alcune professioni l’abbigliamento da lavoro non può essere casuale; esistono dei particolari lavori dove è obbligatorio tenere un certo abbigliamento. Solitamente gli abiti da lavoro sono obbligatori per motivi di sicurezza o, per alcune particolari professione, per motivi estetici.

Le esigenze fondamentali dell’abbigliamento da lavoro secondo la legge

Esiste una precisa normativa in merito agli indumenti da lavoro. Nel 1999 la Circolare del Ministero del lavoro n. 34 ha elencato le tre esigenze fondamentali cui risponde la necessità di avere un apposito abbigliamento da lavoro: per attribuire un’identità aziendale, per prevenire l’usura dei normali abiti civili e per la protezione da rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il Decreto Legislativo n.81 del 2008 ha inoltre stabilito gli obblighi da rispettare da parte del datore di lavoro e dal lavoratore stesso per quanto riguarda l’abbigliamento da lavoro; il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai propri dipendenti i mezzi idonei per poter svolgere in sicurezza il lavoro, quindi ha l’obbligo, in determinati lavori, di fornire abiti da lavoro idonei per tutelare la sicurezza sul lavoro del proprio dipendente.

Il lavoratore è, d’altra parte, obbligato ad attenersi alle norme e alle disposizioni aziendali in merito alla sicurezza sul lavoro, e quindi all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale , avendone cura e senza apportarne modifiche non autorizzate.

In merito ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) gli artt. 74 e successivi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 stabiliscono che i DPI sono a totale carico del datore di lavoro; è suo compito assicurarne il funzionamento, il controllo e l’adeguatezza per prevenire i rischi. Inoltre il datore di lavoro deve verificare che i DPI siano adeguati alle concrete condizioni dell’ambiente di lavoro, adeguati alle esigenze ergonomiche o di salute del dipendente e che siano adattabili alle necessità del lavoratore.

Abbigliamento da lavoro per ragioni organizzative o estetiche 

Esistono dei lavori in cui l’obbligo di un preciso abbigliamento da lavoro non è legato a motivi di sicurezza, ma è obbligatorio per ragioni estetiche o organizzative. Se per il lavoro sono previste precise uniformi, sarà compito del datore di lavoro fornire questa tipologia di abbigliamento al proprio dipendente; diverso è il caso in cui viene imposto un abbigliamento consono al tipo di lavoro, dove probabilmente, salvo diversa specificazione contrattuale,  sarà compito del dipendente fornirsi del corretto capo di abbigliamento.

Anche nel caso di utilizzo  di specifici abiti da lavoro utilizzati per identificare delle gerarchie o per motivi organizzativi solitamente il loro acquisto è a carico del datore di lavoro.

Manutenzione degli indumenti da lavoro

Nel caso in cui l’abbigliamento da lavoro rientra nella categoria dei DPI il lavaggio e la manutenzione è a carico dell’azienda; il datore di lavoro non ha solo l’obbligo di mantenere puliti i DPI, ma anche di controllarne lo stato per garantire in ogni momento la sicurezza dei propri dipendenti.

La Circolare del Ministero del Lavoro n.34 del 1999 stabilisce che il datore di lavoro deve provvedere alla pulizia dei DPI periodicamente e con particolare attenzione ad eventuali contaminazioni che possono essere state subite da agenti chimici, biologici o cancerogeni.

La pulizia e la manutenzione può avvenire direttamente in azienda o appoggiandosi ad aziende o ditte esterne; per particolari trattamenti o per manutenzioni straordinarie è obbligatorio affidarsi a ditte specializzate, in modo tale da garantirne la giusta pulizia o la corretta manutenzione in modo tale che non si vada a ridurre la sicurezza del DPI.