Hai intenzione di ristrutturare la facciata della tua abitazione? Questo è il momento giusto per farlo grazie al Bonus facciate.

In cosa consiste l’agevolazione prevista dal Bonus facciate?

La Legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020, art. 1, comma 59)  ha confermato fino alla fine dell’anno la detrazione al 90% per riqualificare le facciate degli edifici esistenti.

Si tratta di una proroga senza modifiche rispetto alla disciplina dettata dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 219 a 224).

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta del 90%, introdotta con la Legge di Bilancio 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Bonus Facciate 2021, chi può usufruire dell’agevolazione?

L’agevolazione spetta a tutti i contribuenti (residenti e non in Italia), i quali sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dal reddito che producono (Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E/2020).

Hanno diritto al bonus facciate le persone fisiche, gli enti pubblici e privati commerciali e non, le società semplici, le associazioni tra professionisti, le società di persone e le società di capitali che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento dell’avvio dei lavori (risultante dai titoli urbanistici abilitativi) o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Possono fruire della detrazione, purché sostengano effettivamente le spese e queste siano documentate sulle fatture e sui bonifici:

  • il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado), purché la convivenza sussista al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se precedente;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il componente dell’unione civile
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato

Lo sconto spetta anche:

  • al promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato
  • a chi esegue i lavori in proprio limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati

Quali sono gli interventi previsti dal Bonus Facciate?

Sono agevolabili gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale inclusi quelli strumentali.

La detrazione è applicabile anche agli immobili patrimonio, ossia quei beni che non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 517/2020).

Per il Bonus Facciate, a differenza delle altre agevolazioni edilizie, non sono previsti limiti massimi di spesa.

L’agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, ossia sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Il bonus può essere fruito anche per interventi realizzati sulle facciate laterali dell’edificio anche se le stesse siano solo parzialmente visibili dalla strada.

Gli interventi agevolati devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

La detrazione, in particolare, spetta per effettuare i seguenti interventi:

  • interventi di pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
  • interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi

  • consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi

  • interventi su grondaie, pluviali, parapetti e cornici
  • sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata
  • interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento.

Tra gli interventi ammessi rientrano anche:

  • il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e la verniciatura della ringhiera in metallo
  • il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino trattandosi di interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi
  • il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie della facciata del fabbricato in condominio e per il trattamento dei ferri dell’armatura
  • la rimozione, l’impermeabilizzazione ed il rifacimento del pavimento e delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini
  • le spese di pulitura e riverniciatura dello sporto del tetto e del muro della facciata esterna dell’edificio anche se solo parzialmente visibile dalla strada

Sono ammesse al Bonus anche le spese sostenute per l’isolamento dello sporto di gronda, trattandosi di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata, nonché per i lavori aggiuntivi quali lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso.

Quali sono le modalità per aderire al Bonus Facciate?

Il Bonus Facciate è fruibile sotto forma di detrazione d’imposta, in dichiarazione dei redditi. Va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Come previsto dal decreto Rilancio (art. 121), anche per le spese sostenute nel 2021 è possibile:

  • lo sconto in fattura
  • la cessione del credito

 

Per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, per avere diritto alla detrazione, i pagamenti delle spese detraibili devono essere eseguiti con bonifico bancario o postale.

Quest’ultimo può essere effettuato anche online, deve riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.

Sono validi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli Istituti di pagamento, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento.

L’obbligo di pagamento tramite bonifico bancario non sussiste per i titolari di reddito d’impresa.

Documenti da produrre

È fondamentale conservare ed esibire su richiesta i seguenti documenti:

  • fatture
  • ricevuta del bonifico
  • abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori
  • domanda di accatastamento, per immobili non censiti
  • ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale, per gli interventi condominiali
  • consenso ai lavori, per gli interventi fatti da chi detiene l’immobile
  • per interventi di efficienza energetica, asseverazione di un tecnico abilitato ed attestato di prestazione energetica (APE)